Area Tematica Minori
L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto un intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2017, il richiedente deve presentare la domanda entro il 31/01/2018).
L'assegno è mensile, viene concesso dal Comune e successivamente erogato dall'INPS.
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essere residente nel Comune;
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essere cittadino italiano o comunitario oppure extracomunitario soggiornante di lungo periodo oppure familiare di cittadini italiani, dell'unione europea e dei soggiornanti di lungo periodo non avente la cittadinanza di uno stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
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nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento pre adottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica;
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risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valevole per l’assegno.
- domanda su apposito modulo, unitamente a fotocopia di documento di identità;
- attestazione ISEE in corso di validità e Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) rilasciata dai Caaf,
- per i cittadini di Stato terzo, copia del permesso di soggiorno, del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di altro titolo idoneo di tutti i componenti del nucleo familiare;
- modulo INPS/SR163 (se mai presentato in precedenza).
La domanda va presentata al proprio comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si fa la domanda (Ufficio Demografico Tel. 0432/861074 int. 2, mentre gli assegni vengono erogati dall'Inps.
E’ una prestazione assistenziale concessa dal Comune di residenza, a seguito della nascita o dell'adozione di un figlio, in presenza di determinati requisiti ed erogata dall'INPS.
L'assegno di maternità non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali (fatto salvo l’eventuale diritto a percepire la quota differenziale) e spetta alla madre, residente nel Comune:
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cittadina italiana o comunitaria;
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cittadina extracomunitaria residente in Italia in possesso della carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, oggi sostituita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (art. 1 del D.Lgs 8 gennaio 2007, n. 3);
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cittadina extracomunitaria, ma in possesso della "carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano)", di durata quinquennale;
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cittadina in possesso della "carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro" (artt. 10 e 17 del D.Lgs 6 febbraio 2007, n. 30);
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cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico (art. 27 del D.Lgs 19 novembre 2007, n. 251).
Il valore ISEE dev’essere pari o inferiore alla soglia di euro 17.141,45.
- domanda su apposito modulo entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, unitamente a fotocopia di documento di identità;
- attestazione ISEE in corso di validità e Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) rilasciata dai Caaf;
- per i cittadini di Stato terzo copia del permesso di soggiorno, del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di altro titolo idoneo di tutti i componenti del nucleo familiare;
- modulo INPS/SR163 (se mai presentato in precedenza).
La domanda va presentata al proprio comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del figlio (Servizio Demografico - Tel. 0432/861074 int. 2) mentre gli assegni vengono pagati dall'Inps.
E' un incentivo per le nascite e le adozioni di minori nati o adottati negli anni 2018 e 2019.
L'importo dell'incentivo è pari a 1.200 euro annui per 3 anni a decorrere dal mese di nascita o adozione. Per i nati nel 2018 e 2019 dura fino al compimento dei 3 anni, per i minori adottati nello stesso periodo dura fino al terzo anno di adozione.
Ha diritto all’incentivo chi è titolare di Carta Famiglia e ha avuto o adottato uno o più figli a partire dal 1° gennaio 2018.
Il nucleo familiare deve essere in possesso di ISEE minorennipari o inferiore a 30.000 euro.
Sia il richiedente che il figlio devono essere residenti in Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall'adozione al Comune di residenza.
La domanda va presentata una sola volta,ma per mantenere il diritto all'incentivo per le annualità successive è necessario rinnovare Carta famiglia una prima volta entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda e una seconda volta entro 24 mesi dalla stessa data.
Per mantenere il diritto all’incentivo, il figlio per il quale è stato ottenuto l'incentivo stesso deve continuare ad essere presente nel nucleo familiare (come definito ai fini ISEE dall'art. 3 del DPCM 159/2013) e bisogna essere in possesso, alla data del rinnovo di Carta famiglia, di ISEE minorenni (calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM 159/2013).
È un assegno mensile a sostegno delle spese di mantenimento presso le strutture pubbliche e private per la cura e l’assistenza i minori da 0 a 36 mesi.
È un contributo rivolto ai nuclei familiari (residenti nel Comune) con minori da 0 a 36 mesi non frequentanti la Scuola dell’Infanzia che sostengono spese per l’accesso continuativo a servizi pubblici e privati per la prima infanzia (asilo nido, tata familiare, madre di giorno, …).
il reddito del nucleo familiare non deve superare il tetto previsto di ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) pari a € 21.000,00. In particolare vengono erogati assegni mensili fino al 50% della spesa sostenuta per la cura del minore ed, in ogni caso, non superiori a (per l’anno 2008):
- € 100,00 mensili per scaglioni ISEE da € 0 a € 15.000,00;
- € 50,00 mensili per scaglioni ISEE da € 15.001,00 a € 21.000,00.
La domanda va presentata al comune (Servizio Finanziario/Amministrativo Tel. 0432/861074). L’erogazione del contributo avviene a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Si rende noto che il Comune ha firmato una convenzione per l’utilizzo dell’asilo nido di Flaibano grazie alla quale per i bambini residenti nel Comune di Coseano verranno applicate le stesse condizioni e rette praticate per i residenti nel Comune di Flaibano.
È un servizio di sostegno scolastico, extra scolastico e domiciliare che mira, attraverso la figura esterna di un educatore, a far superare a minori e disabili le difficoltà scolastiche e familiari per il raggiungimento di una certa autonomia.
Il servizio è rivolto ai minori con disabilità certificata ai sensi della L.R. 41/1996.
Delibera di C.C. nr. 49/2006 concernente il regolamento di assistenza economica e di accesso ai servizi a favore di portatori di handicap.
Gli interventi erogati in ambito scolastico sono gratuiti. Mentre per quanto concerne gli interventi extra-scolastici la compartecipazione finanziaria a carico dell’utenza è diversa a seconda della fascia ISEE di appartenenza.
Assistente Sociale del Comune
Tel. 0432/949516
ISEE | % compartecipazione |
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inferiore a € 7.500,00 | esenzione |
compreso tra € 7.500,01 e € 9.500,00 | 10% del progetto con compartecipazione massima di € 500,00 |
compreso tra € 9.500,01 e € 11.500,00 | 20% del progetto con compartecipazione massima di € 1.000,00 |
compreso tra € 11.500,01 e € 13.500,00 | 30% del progetto con compartecipazione massima di € 1.500,00 |
compreso tra € 13.500,01 e € 15.500,00 | 40% del progetto con compartecipazione massima di € 2.000,00 |
compreso tra € 15.500,01 e € 17.500,00 | 50% del progetto con compartecipazione massima di € 2.500,00 |
compreso tra € 17.500,01 e € 19.500,00 | 60% del progetto con compartecipazione massima di € 3.000,00 |
compreso tra € 19.500,01 e € 21.500,00 | 80% del progetto con compartecipazione massima di € 3.500,00 |
oltre € 21.500,01 | Costo intero progetto |