Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0271/Pres. del 23 ottobre 2012, in attuazione dell’articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, l’Amministrazione regionale concede ai Comuni della regione contributi diretti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecita', ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilita'.

Destinatari
Le persone con disabilità motoria e sensoriale di natura permanente, che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, dell’edificio privato e delle sue parti comuni nel quale hanno o intendono portare la loro residenza anagrafica.

Oggetto
Sono ammissibili a contributo gli interventi di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche che riguardano gli edifici esistenti alla data dell’11 agosto 1989 e sono finalizzati a garantire, in relazione alle effettive necessità derivanti dalla patologia della persona con disabilità, l’accessibilità dell’edificio e dell’unità immobiliare.
Per gli edifici costruiti o integralmente ristrutturati sulla base di un progetto autorizzato dopo l’11 agosto 1989, sono ammissibili a contributo solo gli interventi di adattabilità ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
E’ esclusa la concessione di contributi per la realizzazione di opere già obbligatorie ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 236/1989.

Spese ammissibili
Sono ammissibili a contributo le spese per la realizzazione degli interventi indicati all’articolo 5 del regolamento. La spesa ammissibile a contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di Euro 50.000,00.

Modalità per la presentazione della domanda
Le domande sono presentate dalla persona con disabilità ovvero da coloro che su di essi esercitano la potestà, la tutela, la curatela, ovvero l’amministrazione di sostegno e si riferiscono all’abitazione privata e alle parti comuni dell’edificio nelle quale costoro hanno, o intendono trasferire, la propria residenza anagrafica (quindi non saltuaria o stagionale).

La domanda, redatta secondo il modello A e in regola con l’imposta di bollo, è presentata, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune dove è situato l’edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell’intervento. La domanda è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:
a) descrizione dello stato di fatto e delle opere da realizzare con quantificazione della spesa prevista, redatta e sottoscritta secondo il modello B;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta secondo il modello C;
c) copia della certificazione di invalidità e del certificato medico;
d) autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in locazione;
e) autorizzazione condominiale all’esecuzione delle opere se gli interventi riguardano opere non removibili da collocare nelle parti comuni dell’edificio;
f) consenso dei condomini, qualora partecipino alla suddivisione delle spese per la realizzazione di opere a uso condominiale;

Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche sono finalizzati a garantire sia l’accessibilità esterna e delle parti comuni interne all’edificio che l’accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo, va presentata un’unica richiesta di contributo corredata da due relazioni di quantificazione della spesa

Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche consistono nella realizzazione di opere di uso condominiale in un edificio nel quale hanno la residenza o intendono portare la residenza, in unità immobiliari distinte, più persone con disabilità, ciascuna di esse può presentare domanda di contributo per la parte di spesa di sua competenza.

I soggetti richiedenti possono procedere alla realizzazione degli interventi oggetto di richiesta solo dopo la presentazione della domanda. Non può essere fatto valere alcun diritto in caso di mancata concessione del contributo per insufficienza di fondi ovvero per la presentazione di documentazione non conforme o per la realizzazione di interventi diversi da quelli indicati nel regolamento.

Formazione della graduatoria
L’Amministrazione regionale provvede a formare una graduatoria generale delle domande, sulla base del punteggio derivante dalla classe di invalidità e dal valore dell’ indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). In caso di parità in graduatoria, si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. I contributi sono assegnati fino all’esaurimento dei fondi, secondo l’ordine della graduatoria che rimane in vigore fino al 31 dicembre dell’anno della sua approvazione. Le domande non finanziate per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.

Intensità e cumulabilità dei contributi
I contributi sono determinati sulla base degli importi delle spese ritenute ammissibili, al netto di eventuali altri contributi o benefici fiscali, previsti per l’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche, la cui somma non sia superiore alla spesa effettuata, secondo i seguenti parametri:
a) per importi preventivati fino a Euro 5.000,00 il contributo è pari alla spesa ritenuta ammissibile;
b) per importi preventivati da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00 il contributo di cui alla lettera a) è aumentato del 30 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 5.000 Euro;
c) per importi preventivati da Euro 10.001,00 a Euro 20.000,00 il contributo di cui alla lettera b) è aumentato del 20 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 10.000 Euro;
d) per importi preventivati da Euro 20.001,00 a Euro 50.000,00 il contributo di cui alla lettera c) è aumentato del 5 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 20.000 Euro;

L’importo del contributo concesso non può superare la somma di Euro 10.000,00 anche nel caso di presentazione di una domanda che riguardi sia l’accessibilità esterna e delle parti comuni interne all’edificio che l’accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo

Normativa di riferimento: L. n. 13/89 decreto del Ministro dei lavori pubblici 236/1989

Requisiti richiesti: Invalidità attestata da certificato medico; la domanda deve riguardare lavori non ancora realizzati.

Documenti da presentare: domanda in carta legalizzata con marca da bollo da €uro 16,00

Termini per la presentazione: entro il 31 dicembre di ogni anno

Informazioni: Servizio Tecnico (Tel. 0432/861074 int. 1)
 

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