Anagrafe canina

La legge regionale n. 39/1990 prevede l’iscrizione all’anagrafe canina dei cani presenti sul territorio comunale e la relativa microchippatura.

La legge regionale n. 5/2015 ha introdotto le seguenti variazioni per la registrazione nella banca dati:

  • iscrizione all’anagrafe canina entro il terzo mese di vita dell’animale;
  • cessione del cane entro 10 giorni, comunicando i dati del nuovo proprietario;
  • smarrimento o sottrazione del cane entro 5 giorni dall’evento;
  • morte del cane e variazione di residenza entro 30 giorni.

All’atto dell’iscrizione all’anagrafe canina, viene assegnato all’animale un codice di riconoscimento (microchip) che lo contraddistingue in modo specifico e senza duplicazione.

L’apposizione del microchip è eseguita da un veterinario dell'Azienda Sanitaria oppure da un veterinario di fiducia purchè autorizzato dall’A.A.S., che provvederà anche all'inserimento nella Banca dati dell'anagrafe canina.

In caso di inosservanza dell’obbligo di apposizione di microchip, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

torna all'inizio del contenuto